ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA APV INVESTIMENTI S.P.A. IN APVS SRL

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Comunicato in data 18/07/2016

Si comunica che:

In data odierna per atto in autentica del notaio Alberto Gasparotti di Ve/Mestre è stata perfezionata la cessione della Quota APVS SRL a favore del socio prelazionario VENETO SVILUPPO Spa.
Conseguentemente il procedimento di cui al bando di gara in data 21 dicembre 2015, prot. n. 335/2015, viene dichiarato concluso.

Venezia,  lì 18 luglio 2016

Prot. n. 192/ 2016

F.to Il Direttore Generale e RUP – dott. Franco Bagatin-

Comunicato in data 18/07/2016

Si comunica che:

Con atto notificato in data 01 luglio 2016 Finpax SRL ha rinunciato al ricorso n. 4080/2016 di R.G. incardinato avanti al Consiglio di Stato;
Con atto notificato in data 30 giugno 2016 Finpax SRL ha rinunciato al ricorso n. 178/2016 di R.G. incardinato presso il TAR per il Veneto.

Venezia,  lì 04 luglio 2016
Prot. n. 191/ 2016 del 18 luglio 2016

F.to Il Direttore Generale e RUP – dott. Franco Bagatin-

Comunicato in data 23/05/2016

Ricorso Finpax dinanzi al Consiglio di Stato

Con ricorso notificato ad APV Investimenti S.p.A. (“APVI”) in data 18 maggio ‘16, Finpax S.r.l. ha proposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato (depositato in data 20 maggio ’16 – Sez. V, R.g. 4080/2016) avverso l’ordinanza del T.A.R. Veneto Sez. I n. 151/2016 con la quale sono state rigettate le istanze cautelari di sospensione della procedura di alienazione delle quote di APVS, proposte da Finpax s.r.l., Save S.p.a. e Portabagagli (rispettivamente) nei ricorsi R.g. n. 178/2016, 224/2016 e 230/2016.
I motivi di appello riproducono sostanzialmente il contenuto del ricorso di primo grado.
Non risulta ancora fissata l’udienza cautelare.
Venezia,  lì 23 maggio ’16
Prot. n. 142/ 2016

F.to Il Direttore Generale e RUP – dott. Franco Bagatin-

Comunicato in data 11/05/2016
Si comunica che, in data 09 Maggio u.s, Veneto Sviluppo SpA ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 7 delle vigenti Norme sul funzionamento di APVS S.r.l riguardo all’acquisto della quota del 65,98% del capitale sociale di APVS SrL, oggetto della gara ad evidenza pubblica introdotta da APVI con Bando in data 21/12/2015, prot. n. 335/2015.
Venezia,  lì 11 maggio ’16
Prot. n. 137/ 2016

F.to Il Direttore Generale e RUP – dott. Franco Bagatin-

Comunicato
In seguito alla proposizione di appello cautelare da parte di Portabagagli del Porto di Venezia Soc. Coop, con ordinanza n. 1643 del 5 maggio 2016, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello senza prendere posizione sulla fondatezza del ricorso, ai soli effetti della celere fissazione da parte del T.A.R. Veneto dell’udienza di merito del giudizio pendente avente ad oggetto la cessione della partecipazione detenuta da APV Investimenti Spa in APVS Srl.
Gli atti del procedimento non sono stati sospesi e mantengono quindi immutata la loro efficacia.
APV Investimenti Spa conferma, pertanto, che gli adempimenti successivi all’aggiudicazione provvisoria della gara proseguono secondo il cronoprogramma stabilito.
Venezia,  lì -6 maggio ’16
Prot. n. 132 / 2016

F.to Il Direttore Generale e RUP – dott. Franco Bagatin-

Ricorso Consiglio di Stato R.g. n. 2465/2016

Con ricorso notificato ad APV Investimenti S.p.A. (“APVI”) in data 29 marzo 2016, Portabagagli del Porto di Venezia Soc. Coop. (“Portabagagli”) ha proposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza del T.A.R. Veneto Sez. I n. 151/2016 con la quale sono state rigettate le istanze cautelari di sospensione della procedura di alienazione delle quote di APVS, proposte da Finpax s.r.l., Save S.p.a. e Portabagagli (rispettivamente) nei ricorsi R.g. n. 178/2016, 224/2016 e 230/2016.
La ricorrente ha riproposto integralmente i motivi di impugnazione sollevati con il ricorso R.g. n. 224/2016, lamentando in particolare che il diritto di prelazione non tutelerebbe adeguatamente i soci di VTP S.p.a.
Con decreto n. 1013/2016 il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di adozione di misura cautelare monocratica.

Comunicato stampa in data 30/03/2016

Prot. APVI n. 77 in Venezia, lì 30/03/2016

In data odierna, 30 Marzo 2016, alle ore 12.00, si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte presentate in relazione al Bando di gara per l’Alienazione della partecipazione detenuta da APV Investimenti SpA in APVS SrL.

E’ pervenuta unica offerta da parte del concorrente Venezia Investimenti SrL, corrente in Milano, che è risultato aggiudicatario provvisorio.

APV Investimenti SpA ha avviato la fase istruttoria e le attività di cui al Bando di gara.
F.to Il Direttore Generale – Dott. Franco Bagatin

Comunicato stampa in data 24/03/2016
Ordinanza TAR Veneto n. 151/2016

All’udienza del 23 Marzo 2016, il T.A.R. del Veneto (ord. n. 151/2016 pubblicata in data odierna 24 Marzo 2016) ha respinto la domanda di Finpax, SAVE e Portabagagli che mirava alla sospensione della gara per la cessione della partecipazione detenuta da APVI in APVS.
Il Giudice ha negato la sussistenza dei necessari presupposti di diritto, tenuto conto, tra l’altro, che l’importo a base d’asta è stato determinato da una adeguata attività istruttoria e che gli interessi dei ricorrenti possono trovare adeguata garanzia in occasione dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione.
APVI conferma, pertanto, che la gara prosegue secondo il cronoprogramma stabilito.
F.to Il Direttore Generale – Dott. Franco Bagatin

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Avviso di proroga dei termini del Bando di gara
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Comunicato Stampa in data 11/03/2016
Prot. APVI n. 65 del 11/03/2016
Sui ricorsi presentati da Finpax, Portabagagli e Save in merito alla gara per la cessione della partecipazione di APV Investimenti Spa in APVS, il TAR del Veneto, con l’ordinanza n. 128/2016 in data ieri (10/03/2016), ha fissato per il 23 marzo 2016 l’udienza per la trattazione della domanda cautelare (“sospensiva”).
F.to Il Direttore Generale – Dott. Franco Bagatin

Comunicato Stampa in data 10/03/2016
Prot. APVI n. 61 del 10/03/2016
All’udienza di ieri (09/03/2016) presso il TAR per il Veneto in merito ai ricorsi n. R.G 178/2016, 224/2016, 230/2016 presentati, rispettivamente, da Finpax, Portabagagli e Save per l’annullamento della gara sull’alienazione della partecipazione detenuta da APV  Investimenti Spa in APVS SrL, il TAR medesimo ha determinato di trattenere  la decisione sulla sola questione della giurisdizione, riservandosi di trattare alla più vicina udienza possibile di Camera di Consiglio la domanda cautelare (“sospensiva”).

Tale ulteriore fase deve ritenersi eventuale, perché, ove il giudice amministrativo statuisse di non essere titolare della giurisdizione, l’esame della domanda cautelare non potrebbe essere affrontato.
Pertanto, allo stato la gara non è sospesa e procede regolarmente.
F.to Il Direttore Generale – Dott. Franco Bagatin

Comunicato stampa : Esposto in data 19/02/2016 del M5S su Bando di gara di APV Investimenti Spa per l’alienazione della partecipazione detenuta in APVS SRL.
Prot. APVI n. 042 del 22/02/2016
Con riferimento al contenuto dell’esposto (come sintetizzato nella nota del M5S consegnata in conferenza stampa) che taluni amministratori locali e deputati del Movimento 5 Stelle avrebbero presentato in data 19/02/2016 alla Procura della Repubblica di Venezia e per conoscenza all’ANAC, alla Corte dei Conti, e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in cui si ipotizzano presunte irregolarità relative alla gara bandita per l’alienazione di una quota di  partecipazione pari al 65,98% del capitale sociale di APVS S.r.l. , si intende precisare quanto segue:
1.     quanto alla mancata richiesta del C.I.G. (codice identificativo di gara) si segnala che la gara in oggetto non è soggetta agli obblighi di tracciabilità poiché si tratta di un contratto attivo che si traduce  in un vantaggio economico e patrimoniale per APVI, che  acquisisce risorse a differenza dell’altra gara citata (advisory legale e assistenza) che è un contratto di appalti di servizi che implica un esborso per la Società.
2.     La gara, non essendo ricompresa nell’ambito di applicazione dei contratti pubblici, non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ivi previsti. Peraltro, all’avviso di gara è stata data idonea pubblicità oltre che sul sito internet di APVI e su quello dell’Autorità Portuale di Venezia anche su quotidiani a diffusione internazionale, nazionale e locale (Financial Times, Il Sole 24 Ore, Repubblica e La Nuova Venezia). A riprova di quanto sopra e del rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità si evidenzia che ad oggi sono pervenute numerose domande di accreditamento da parte di operatori internazionali e nazionali.
3.     Premesso che, eccezion fatta per i requisiti di ordine morale, vi è un solo requisito di capacità economico-finanziaria stabilito dal Bando di gara, lo stesso è senza alcun dubbio congruo e proporzionato in relazione al valore della partecipazione messa a gara; inoltre, tale requisito è volto ad assicurare l’interesse pubblico a che l’offerente disponga di condizioni di solidità patrimoniali idonee a far fronte ai rilevanti impegni di pagamento e di futuro rispetto di obbligazioni accessorie complessivamente previsti dal Bando.
4.     Innanzitutto si prende atto che gli esponenti riconoscono espressamente con tale rilievo che APVI abbia correttamente indetto una procedura “ad evidenza pubblica”. Quanto alle clausole statutarie richiamate nel bando le stesse sono state richiamate proprio al fine di garantire i previgenti diritti acquisiti dagli originari soci di VTP.
5.     APVI, per evidenti ragioni di riservatezza e allo scopo di evitare opportunistiche istanze di accesso non finalizzate alla partecipazione alla gara, ha subordinato l’accesso (pieno ed incondizionato) alla Data Room alla preliminare dichiarazione da parte degli interessati del possesso dei requisiti di ammissione; ciò, tuttavia, non significa che il concorrente – come, invece, si pretende di affermare nell’esposto – sia tenuto a formulare l’offerta senza aver prima conosciuto ed esaminato l’intera documentazione.
6.     La progressiva dismissione della partecipazione detenuta dall’Autorità tramite APVI in APVS e – quindi – in VTP e il conseguente ingresso di privati nel capitale sociale di queste ultime, oltre ad essere stato “raccomandato” dallo stesso Ministero dei Trasporti e della Navigazione, trova oggi puntuale fondamento normativo nel disposto di cui all’art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 e nel connesso Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute approvato dall’Autorità Portuale di Venezia con decreto n. 1776 del 31 marzo 2015. Quanto alla preoccupazione paventata in relazione al notevole esborso di danaro connesso all’esercizio della prelazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. ci si limita a segnalare che trattasi di diritto e non di obbligo e che il valore di alienazione delle quote è stato individuato tramite apposita perizia di un qualificato advisor tecnico internazionale.
Si evidenzia che APVI, pur non essendovi tenuta, ha rispettato i principi comunitari dell’evidenza pubblica (come peraltro pacificamente ammesso al punto 4 della richiamata nota sull’esposto M5S) e che nella fattispecie non può trovare applicazione né il D.lgs. n. 163/2006 (non ricadendo la procedura in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, del suddetto D.lgs. n. 163/2006) né il Regolamento di Contabilità (R.D. n. 827/1924) difettando all’evidenza il requisito soggettivo in capo ad APVI.
Infine si evidenzia quanto segue:

Che la costituzione e la gestione di APVS S.r.l. sono sempre state concertate con Veneto Sviluppo, nella più ampia sintonia operativa e strategica.
Che nel caso di esito positivo del richiamato Bando di gara, quindi a seguito di conseguente cessione della quota di APVS, si andrà a creare una fattispecie operativa già ben presente nel Porto di Venezia, quindi di un soggetto privato gerente di un’attività portuale in forza di una concessione demaniale pluriennale, quale quella di VECON detenuta da PSA (Autorità Portuale di Singapore) e di TRI – Terminal Rinfuse Italia detenuta dalla Euro Ports.
Che la scrivente società, come pure i propri legali, sono a disposizione delle Autorità per ogni eventuale precisazione e/o ulteriore informazione relative al citato Bando di gara.

F.to Il Direttore Generale – Dott. Franco Bagatin

Il Bando
Il bando ha per oggetto la cessione di una quota di partecipazione pari al 65,98% del capitale sociale di APVS di proprietà esclusiva di APVI, avente il valore nominale di Euro 65.980,00 (sessantacinquemilanovecentottanta/00) libera da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta (nel seguito: “Quota APVS”), nel rispetto del diritto di prelazione previsto dallo statuto di APVS, e fatti salvi i diritti di prelazione (a favore dei soci di VTP S.p.a.), di co-vendita e di trascinamento previsti dai Patti Parasociali sottoscritti con Veneto Sviluppo S.p.a. (nel seguito: “Veneto Sviluppo”) in data 29 aprile 2013 richiamati ai successivi artt. 5.2 e 5.3.

Ricorso TAR Veneto R.g. n. 230/2016
Si comunica che in data 18/02/2016 SAVE spa ha notificato un ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto proposto nei confronti di APV Investimenti spa e Autorità Portuale di Venezia, notiziandone Veneto Sviluppo spa, APVS srl, Venezia Terminal Passeggeri spa, Finpax srl e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Rovigo Delta Lagunare; per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– del Bando di gara per l’alienazione della partecipazione detenuta da APV Investimenti spa in APVS srl, pubblicato in data 21.12.2015 (prot. 335 del 21.12.2015);
– di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti, tra i quali le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di APV Investimenti spa n. 6 del 20.11.2015 e n. 7 del 14.12.2015, la deliberazione dell’Assemblea dei soci di APV Investimenti conclusasi in data 27.11.2015, la deliberazione dell’Assemblea dei soci di APV Investimenti in data 18.12.2015 ed il parere favorevole espresso dal Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Venezia del 23.10.2015, tutti citati nel Bando stesso.
Il ricorso è stato depositato al T.A.R. in data 22/02/2016 (R.g. n. 230/2016).
ll TAR del Veneto, con l’ordinanza n. 128/2016 in data 10/03/2016, ha fissato per il 23 marzo 2016 l’udienza per la trattazione della domanda cautelare (“sospensiva”).

Ricorso TAR Veneto R.g. n. 224/2016
Si comunica che in data 16/02/2016 Portabagagli del Porto di Venezia Soc Coop ha notificato un ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto proposto nei confronti di APV Investimenti SpA notiziandone Venezia Terminal Passeggeri SpA, Autorità Portuale di Venezia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto la richiesta di annullamento, previa cautela,
– del bando prot. APVI n. 335 del 21 Dicembre 2015, a firma del Direttore Generale di APV Investimenti Spa, dott. Franco Bagatin, con il quale la stessa APVI SpA ha posto in vendita al miglior offerente una quota di partecipazione pari al 65.98% del capitale sociale di APVS SrL, di ogni altro atto presupposto, ancorché non conosciuto, conseguente o comunque connesso, tra cui la deliberazione del Comitato Portuale in data 23 ottobre 2015;
– in via subordinata, se del caso e per quanto di interesse, del DM Trasporti e Navigazione del 14 Novembre 1994, nella parte in cui dovesse interpretarsi nel senso di annoverare anche il servizio portabagagli tra i servizi di interesse generale ai sensi della legge 84 del 1994.
Il ricorso è stato depositato al T.A.R. in data 20/02/2016 (R.g. n. 224/2016).
ll TAR del Veneto, con l’ordinanza n. 128/2016 in data 10/03/2016, ha fissato per il 23 marzo 2016 l’udienza per la trattazione della domanda cautelare (“sospensiva”).

Ricorso TAR Veneto R.g. n. 178/2016
Si comunica che in data 10/02/2016 Finpax SrL ha notificato un ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto proposto nei confronti di APV Investimenti spa e Autorità Portuale di Venezia notiziandone Veneto Sviluppo spa, APVS srl e Venezia Terminal Passeggeri spa avente ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– del bando di gara per l’alienazione della partecipazione detenuta da APV Investimenti spa in APVS SrL (prot. APVI n. 335 del 21 Dicembre 2015);
– per quanto di ragione o necessario, delle delibere del consiglio di amministrazione di APV Investimenti n. 6 del 20 Novembre 2015 e n. 7 del 14 Dicembre 2015, nonché della delibera dell’assemblea dei soci di APV Investimenti del 18 Dicembre 2015 e del parere conforme favorevole espresso dal Comitato Portuale di Venezia del 23 Ottobre 2015;
– di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti.
Il ricorso è stato depositato al T.A.R. in data 11/02/2016 (R.g. n. 178/2016).
ll TAR del Veneto, con l’ordinanza n. 128/2016 in data 10/03/2016, ha fissato per il 23 marzo 2016 l’udienza per la trattazione della domanda cautelare (“sospensiva”).

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