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Se un’impresa non è in possesso di attestazione SOA, può avvalersi delle attestazioni di più imprese?
L’operatore economico che ritenga di partecipare, singolo o in raggruppamento, all’appalto oggetto della presente può avvalersi delle attestazioni di altre imprese nei termini descritti dall’art. 89 del DLgs 50/2016.
1. L’art. 89 co 1 DLgs 50/2016″L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. […]”
Ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la messa a disposizione dei requisiti soggettivi di altri operatori economici, in questo caso la certificazione SOA, è legittimo, sempre che in sede di gara venga prodotta idonea documentazione probatoria (come da modelli Allegato 7 e Allegato 8 al Bando di gara).
Vista la natura delle opere da eseguire e la qualificazione richiesta alle ditte partecipanti si chiede se sia obbligatoria l’iscrizione alla “White List” in quanto la stessa è obbligatoria solo per i seguenti settori:
• trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
• trasporto e smaltimento di rifiuti sempre per conto terzi;
• estrazione;
• fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• noli a caldo;
• autotrasporti per conto di terzi;
• guardiania dei cantieri.
Ai sensi dell’art. 29 del DL 90/2014 l’iscrizione alle white lists delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose è obbligatoria. I settori interessati, individuati dall’art. 1 comma 53 della L 190/2012, sono quelli da Voi elencati nella PEC: il progetto di gara prevede alcune di queste attività, se l’operatore economico le svolge è obbligatoria l’iscrizione alla white list.
Nel CSA viene indicato, all’articolo 14.1, che essendo la Committente un Ente Aggiudicatore che opera in settori speciali, l’Appaltatore dovrà presentare all’atto della stipula del Contratto una garanzia bancaria a prima richiesta redatta secondo lo schema di cui all’allegato 6 al Capitolato.
Chiediamo se possibile oltre a produrre cauzione provvisoria rilasciata da Compagnia Assicuratrice è possibile in caso di aggiudicazione e all’atto della stipula, produrre e quindi ammissibile cauzione definitiva sempre con Compagnia Assicuratrice; Chiediamo inoltre se possibile oltre alla riduzione del 50% per la cauzione provvisoria/definitiva è concessa ulteriore riduzione del 20% in caso di possesso ISO 14001.
Il punto 14.1 del CSA riporta erroneamente una previsione non valida per l’appalto in questione, che non va dunque tenuta in considerazione.
Ai sensi del punto 15.38 del Disciplinare di gara, nel caso di difformità tra le norme contenute nel Capitolato speciale e nel Disciplinare, vengono ritenute valide quelle riportate nel Disciplinare stesso.
Si invita l’operatore economico a considerare quindi prescrittivo quanto previsto nel Disciplinare di gara ai punti 8, 16.2.8 e 19, i quali, facendo esplicito riferimento alle norme contenute negli articoli 93 e 103 del DLgs 50/2016, descrivono le caratteristiche della cauzione provvisoria e di quella definitiva come richieste dalla Stazione Appaltante.
Al punto 16.3 del Disciplinare di gara in merito all’offerta economica, viene richiesta la dichiarazione in bollo secondo il modello Allegato 3 debitamente compilata e sottoscritta.
Nella documentazione di gara però è presente il file “lista delle offerte e delle forniture” senza la firma del Responsabile del Procedimento. Occorre allegare anche questo documento completato e sottoscritto dall’operatore economico?
L’offerta economica va presentata nelle modalità descritte dal punto 16.3 del Disciplinare di gara.
Non è richiesta la sottoscrizione del documento “lista delle offerte e delle forniture”.
1. Al punto 16.2.14 del disciplinare è previsto che “è possibile la presentazione del DGUE (Allegato 10 al bando)”, si chiede: in alternativa a quale documentazione da inserire nella busta A è possibile presentare tale documento?
Le informazioni richieste agli operatori che intendano partecipare alla gara in argomento sono tutte quelle indicate all’art. 15 del Disciplinare.
1. E’ possibile la consegna diretta a mano dell’offerta da parte del concorrente, presso l’ufficio protocollo di APV Investimenti SpA?
2. Il modulo “allegato 4” prevede alla nota 1), nel caso il concorrente sia intenzionato a subappaltare parte delle lavorazioni, di “indicare le lavorazioni che si intendono subappaltare per come indicate nel computo metrico con gli importi in esso previsti”.
Si chiede se sia effettivamente necessario indicare gli importi delle singole lavorazioni, dal momento queste potrebbero essere subappaltate anche parzialmente, e se non sia invece sufficiente indicare la quota percentuale complessiva di tutti i lavori che si intende subappaltare, come per altro già previsto dal modulo: “dichiara che intende subappaltare ad impresa idonea e qualificata le seguenti lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria OS23 nella misura del _____”.
2. Quello che si richiede all’operatore che intenda partecipare alla procedura è, come da modulo Allegato 4, che indichi la percentuale complessiva dei lavori che si intende subappaltare e le lavorazioni che intende subappaltare, per come indicate nel computo metrico con gli importi in esso previsti.
1. La nostra società parteciperà alla gara come mandante di un RTI da costituirsi, siamo attualmente in possesso di un’attestazione SOA appena scaduta ed in fase di rinnovo, siamo in possesso di precontratto di rinnovo, e le classifiche delle categorie subiranno delle variazioni rispetto alla SOA in ns possesso, ma assieme alla mandataria raggiungeremo i requisiti richiesti, chiediamo pertanto se è ammessa la presentazione della SOA scaduta con allegato il contratto di rinnovo?
2. Ci sono attività di fornitura calcestruzzo che dovremo subappaltare di importo nettamente inferiore al 2% dell’appalto, dobbiamo indicare la terna oppure rientrano in attività non soggette e quindi non considerati subappalti?
1. La richiesta di rinnovo dell’attestazione SOA che copre sia le categorie precedentemente possedute, che quelle nuove, permette, con istanza di rinnovo presentata ai sensi dell’art.76 co 5 DPR 207/2010, la partecipazione alla gara dell’operatore economico interessato dal rinnovo (Tar Lombardia sent n 92 del 20/01/2016, Cons St Ad plen 30/01/2014 n. 16, Cons St Sez V 08/03/2017 n. 1091 et aliis).
Vanno inoltre considerate le previsioni dell’art. 92 del DPR 207/2010.
2. La definizione di subappalto viene data dall’art. 105 co 2 del DLgs 50/2016: “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui al comma 7”
1. Di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l’esecuzione ad un proprio consorziato.
2. Di confermare che NON è obbligatorio che ciascun soggetto di cui all’art.80 comma 3 del Codice, presenti personalmente la dichiarazione di cui all’ ALLEGATO 2 nel caso in cui il Legale Rappresentante dichiari ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/200 il possesso dei requisiti ivi previsti (art 80 commi 1, 2 e 5 lett. c) l) con riferimento a tutti i soggetti suindicati così come previsto dal Comunicato dell’ ANAC del 8 novembre 2017 punto 3.
1. Si veda quanto previsto al punto 11 del Disciplinare di gara
2. Si veda quanto previsto al punto 16.2.3 del Disciplinare di gara
1. In casi di partecipazione in ATI orizzontale da costituire è possibile che la mandante goda dell’incremento del quinto della classifica OS 23 per poter raggiungere una quota di partecipazione/esecuzione dei lavori maggiore? Nello specifico Impresa con SOA OS23 classifica II qualificata per € 619.200,00 grazie alla maggiorazione invece di € 516.000,00.
1. Si veda quanto previsto all’art. 61 c. 2 D.P.R. 207/2010
“La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.”
1. Con riferimento alla procedura in oggetto lo scrivente chiede conferma che la spedizione del plico di gara possa essere effettuata anche tramite corriere.
1. Si conferma che la spedizione del plico di gara può essere effettuata anche tramite corriere nel rispetto di quanto stabilito al punto 16.1 del Disciplinare di gara.
Dovendo indicare tre attività in subappalto e per ogni attività la terna di subappaltatori (e pertanto 9 società), con la presente chiediamo se la documentazione di ogni subappaltatore può esser presentata in copia dichiarata conforme all’originale dalla scrivente società mandate di un ATI da costituire o deve esser obbligatoriamente presentata in originale?
Le dichiarazioni obbligatorie vanno rese ai sensi e secondo le modalità descritte all’articolo 12 del Disciplinare di gara (“…È ammesso il subappalto alle condizioni e con i limiti di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora siano oggetto di subappalto lavorazioni e/o opere maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) e f), del DLgs 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta….”), al punto 16.2.4) del Disciplinare di gara (“Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 69 del D.Lgs n. 56/2017, non può essere superato il limite del 30% dell’importo complessivo dell’appalto. L’impresa dovrà esplicitamente indicare le lavorazioni, in particolare la loro tipologia, che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza della dichiarazione specifica il subappalto non sarà autorizzato. La dichiarazione andrà resa e sottoscritta dall’impresa concorrente e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento. Il concorrente è obbligato, qualora siano oggetto di subappalto opere e/o parti di lavorazioni riguardanti attività a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, all’indicazione della terna di subappaltatori (art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 69 lett. e) del D.Lgs n. 56/2017) i quali dovranno rendere, in sede di offerta, dichiarazioni in merito alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi”) e al comma 6 dell’art 105 DLgs 50/2016 (“È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara…”)
Ai sensi del DPR 445/2000, art 47 co 2 è possibile che la Vs società produca un’apposita dichiarazione sostitutiva in cui certifica il valore della propria dichiarazione e l’oggetto (la veridicità della provenienza dei documenti relativi ai subappaltatori come prodotti in copia).
Si tenga conto che l’allegazione del documento di identità del dichiarante è essenziale ed indispensabile per la sussistenza della dichiarazione sostitutiva.
Si ritiene (come TAR Calabria 5/7/2016, n. 1475) che la mancanza della documentazione in originale possa essere sanata ex art 83 co 8 del DLgs 50/2016 mediante soccorso istruttorio.
per quanto riguarda la dichiarazione art 80 D.LGS 50/2016, che devono rilasciare i subappaltatori ( come segnalato dal disciplinare di gara all’art 16.2.4), può essere utilizzato il modello DGUE da Voi fornito?
E’ possibile utilizzare il modello DGUE.
Nel caso di terna di subappaltatori, quest’ultimi devono generare il PASSoe in quanto equiparati ad imprese mandanti in RTI?
Ai sensi delle FAQ ANAC relative ad AVCpass “Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
Per i subappalti, è obbligatorio indicare la terna di nominativi o è possibile indicarne anche meno (1 o 2 nominativi)?
Come da art. 12 del Disciplinare di gara:
“E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora siano oggetto di subappalto lavorazioni e/o opere maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012.”
Qualora l’indicazione prevedesse, nel caso sopra descritto, meno di tre subappaltatori, opererebbe l’art. 83 co 9 del DLgs 50/2016.
Richiesta di chiarimento n. 16
Quesito :
Con riferimento all’appalto di cui in oggetto, la presente per chiedere conferma che, in caso di società con socio unico persona giuridica, la dichiarazione:
– di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., non debba essere resa dal socio unico persona giuridica;
– di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, debba essere resa dal socio unico persona giuridica, nella persona del suo Legale Rappresentante e da tutti i suoi amministratori, e che non sono richieste dichiarazioni relative al suo Direttore Tecnico né relative ad ulteriori livelli di proprietà.
Risposta al quesito:
1. Le dichiarazioni ex art. 80 del DLgs 50/2016 riguardano gli operatori economici che partecipano agli appalti pubblici, e puntano quindi, a selezionare operatori con una spiccata “moralità professionale”. Le cause di esclusione di cui al comma 1 dell’articolo sopra citato, riguardano la commissione di illeciti penali da parte dell’operatore economico o, nel caso di persone giuridiche, da parte di determinati soggetti attraverso i quali esso opera. Le dichiarazioni interessano anche i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica del socio unico persona giuridica e vanno dunque rese.
A sostegno della tesi sopraindicata
- il contenuto dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE. Tale norma, infatti, nell’imporre l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici del candidato o dell’offerente che abbia riportato condanne per talune ipotesi di reato, dispone: “in funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente”.
- Consiglio di Stato, sez. V, 23.06.2016 n. 2813): In caso contrario, verrebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti in quanto una società concorrente con socio unico o socio di maggioranza che sia persona fisica sarebbe soggetto alla dichiarazione e non invece un concorrente che sia persona giuridica;
- Sezione Prima Bis del Tar del Lazio-Roma, con la sentenza n. 6258 pubblicata il 25 maggio 2017: Sotto il profilo teleologico la ratio della previsione è evidente, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica, per il quale, anzi, il controllo ha più ragione di essere per assicurare legalità, solo se si considera che, proprio nei casi di società collegate, potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti. Diversamente opinando, si perverrebbe anche alla violazione del principio della par condicio dei concorrenti, in quanto assoggetterebbe alla dichiarazione solo una società concorrente con socio unico o socio di maggioranza che sia persona fisica e non una società con socio unico o socio di maggioranza che sia persona giuridica”
2. La mancata dichiarazione da parte di tali soggetti, inoltre, è passibile di essere sanzionata con l’esclusione dalla gara, non essendo sanabile mediante soccorso istruttorio.
La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 85 del DLgs 159/2011, se il socio di maggioranza/unico è una persona giuridica, deve essere resa dal presidente del CdA/amministratore delegato, dai consiglieri, procuratori, procuratori speciali e dal collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti); va resa anche la dichiarazione, come da modello Allegato 11, riportante le generalità dei loro familiari conviventi.
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Richiesta di chiarimento n. 17
Quesito:
E’ ammessa la presentazione della cauzione provvisoria, completa di dichiarazione attestante i poteri del firmatario, con firma digitale, da inserire nella busta “A – Documentazione” , su supporto informatico (CD/USB) e con stampa cartacea della stessa per agevolare la verifica dei documenti di gara?
Si chiede inoltre, con riferimento all’attività di trasporto rifiuti ed alla compilazione dell’allegato 4, se è possibile avere una stima dell’incidenza percentuale sui prezzi del CME o il costi stimato per il trasporto dei rifiuti, poiché tale attività è incorporata in diverse voci del suddetto CME.
Risposta al quesito:
La cauzione provvisoria va presentata secondo le modalità previste dal punto 16.2.8 del Disciplinare di gara (e dell’art 93 del DLgs 50/2016), si accettano il supporto informatico e relativa stampa cartacea.
La documentazione di gara, incluso il Computo Metrico Estimativo e i relativi prezzi, consultabile e scaricabile dagli operatori economici interessati, è costituita tutta e sola da quanto pubblicato nell’apposita sezione sul sito web istituzionale della Stazione Appaltante.
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